Sostanze psicotrope e cyberdroga: cosa ne pensa la nostra Legge
Mi è venuta ultimamente la curiosità di scoprire cosa ne pensa la nostra legislazione delle cyber-droghe in rapporto con le sostanze stupefacenti e psicotrope.:
Voglio innanzitutto chiarire la definizione di Sostanza psicotropa:
Il termine psicotropo letteralmente significa “che ha affinità per la mente”. Detto di tutte le sostanze dotate di attività farmacologica selettiva sulle funzioni superiori del Sistema Nervoso Centrale (SNC) provocando attivazione o depressione dell’attività cerebrale. Rientrano in tale categoria i farmaci utilizzati nelle terapie dei disturbi mentali e le sostanze psicotossiche quali quelle di abuso non usate in terapia e quelle con effetti collaterali psichiatrici.
In base all’attività che determinano a livello del SNC può essere fatta una classificazione clinica di tali sostanze in 3 categorie principali (accettata dalla maggioranza degli autori):
- Psicolettici: sostanze sedative sul SNC
-
- Ipnotici:venivano usati per indurre il sonno (es. Barbiturici)
- Tranquillizanti minori o Ansiolitici: attività sedativa,anticonvulsivante e miorilassante (es. Benzodiazepine)
- Tranquillizanti maggiori o Neurolettici: attività sedativa e antipsicotica (es. Fenotiazine,Butirrofenoni, Benzamidi, ecc…)
- ) Regolatori dell’umore: azione sui disturbi di tipo affettivo (es. Carbonato di litio)
- Psicoanalettici: sostanze che elevano il tono psichico
-
- Stimolanti dell’ umore o antidepressivi:ad es. gli Inibitori delle Mono-Ammino-Ossidasi(IMAO) e gli Antidepressivi Triciclici o Eterociclici
- Stimolanti della vigilanza: ad es. Anfetamine e Caffeina
- Psicodislettici: sostanze che alterano e perturbano il tono psichico
-
- Stupefacenti: morfinici,cannabinoidi,cocaina,ecstasy
- Allucinogeni: mescalina,psylocibina,LSD
- Inebrianti: alcool,solventi
Per quanto riguarda invece le sostanza definite psicoattive la lista è più specifica e differenziata.
Il Ministero della salute ci mette a disposizione una serie di tabelle contenenti a suddivise tra psicotrope, stupefacenti, per fini terapeutici et cetera. Detto questo, tornando alle nostre cyber droghe, nel luglio 2008, quando saprete tutti è scoppiato l’ “allarme” cyberdroga , nella Camera del nostro parlamento si è parlato anche di questo, attraverso una domanda a risposta scritta fatta da Fabio Evangelisti (IDV), con risposta dell’allora sottosegretario della presidenza al Consiglio dei Ministri Giovanardi. Vi riporto qui il link, e consiglio a tutti gli interessati di leggere integralmente il testo.
In sostanza il Deputato ha esposto la sua domanda descrivendo sommariamente il fenomeno i-doser scoppiato poche settimane prima, chiedendo al governo di indagare sulla pericolosità di tale fenomeno, e se verificata questa pericolosità, di combatterlo efficacemente.La risposta espone chiaramente la realtà dei fatti: pur esistendo il fenomeno e ammettendone la consistenza scientifica, risulta che le i-dose NON rientrano per la legge all’interno delle sostanze psicotrope o stupefacenti semplicemente perchè gli effetti non le accomunano alle reali sostanze stupefacenti. Analogamente però, si possono accomunare alle smart-drugs, per la loro diffusione legale e per il loro sapore trasgressivo.In sostanza il fenomeno è stato tranquillamente bollato come innocuo, anche se il governo “seguirà gli sviluppi della delicata questione” . Alla fine quindi le cyberdroghe rimangono per la legge confinate nel limbo tra legalità e illegalità, sforando però nel primo gruppo, fino a prova contraria.Guardando però la premessa all’inizio di questo articolo, e basandomi anche su un’articolo di poco tempo fa dove spiegavo le analogie (seppur astratte) con le sostanze stupefacenti “materiali”, mi viene da storcere il naso. Possono le cyberdroghe essere annoverate con le sostanze psicotrope? L’analogia, come ho già detto può essere vista solo da un punto di vista astratto, come effetto secondario derivante dallo stato di alterazione di coscienza derivato dall’uso di binaural beats. Questi binaural beats però, rientrano perfettamente secondo me nella definizione di sostanza psicotropa; basta solo rileggere i punti elencati poco sopra e riconfrontare con l’articolo già citato. Ovviamente la proporzione con morfinici, cannabinoidi, ansiolitici etc non regge, ma credo che questo sia un bene.
In ogni caso spero di aver dato anche stavolta con questo articolo uno spunto di riflessione su questo argomento che mi piacerebbe rimanesse aperto, condito anche con quache commento.
good start